STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 6 novembre 2024
OGGETTO: Regime Iva dello split payment.
Spettabile Azienda,
con la legge Finanziaria per l’anno 2015 (L. 190/2014) il Legislatore – con l’intento di arginare il fenomeno della c.d. “evasione da riscossione” in ambito Iva - ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti (più comunemente definito “split payment”) inserendo un nuovo articolo 17-ter all’interno del D.P.R. 633/1972.
La normativa ha subito nel tempo diverse modifiche, una prima a opera del D.L. 50/2017 e, in seguito, con il D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità).
Ripercorriamo nella scheda che segue la procedura di emissione delle fatture in scissione dei pagamenti.
Meccanismo
La scissione dei pagamenti prevede che, in ordine agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle P.A. (per i quali queste non siano debitori d’imposta), l’Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture deve essere versata dall’Amministrazione acquirente direttamente all’Erario in luogo del versamento al fornitore stesso, scindendo, di fatto, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
Ne consegue che con il meccanismo della scissione dei pagamenti non è più il fornitore a versare l’Iva all’Erario ma obbligata è la stessa P.A.
A chi si applica
Ai sensi dell’articolo 17-ter, Decreto Iva lo split payment si applica alle operazioni effettuate nei confronti:
- delle P.A. definite dall’articolo 1, comma 2, L. 196/2009 e presenti nell’elenco “Ipa” consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it;
- di enti, fondazioni e società di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. 633/1972, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo (articolo 5-ter, comma 2, D.M. 23 gennaio 2015).
Il meccanismo dello split payment è soggetto ad autorizzazione comunitaria e oggi, a seguito di intervenuta proroga, risulta attualmente valido fino al prossimo 30 giugno 2026.
Al fine di emettere correttamente le fatture soggette a tale meccanismo è tuttavia necessario consultare gli elenchi che di anno in anno vengono appositamente aggiornati e pubblicati e che riepilogano quali soggetti, appartenenti alla P.A. o derivati da essa, hanno le caratteristiche necessarie a ricevere fatture ex articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972.
Recentemente sono stati resi noti gli elenchi dei soggetti per l'anno 2025, oggi visionabili sul sito internet del Dipartimento delle Finanze e che sono riepilogati nelle seguenti categorie:
- società controllate di fatto dalla Presidenza del CdM e dai Ministeri (articolo 2359, comma 1, n. 2, cod. civ.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
- enti o società controllate dagli enti nazionali di previdenza e assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle P.A.;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Sono esclusi dal meccanismo dello split payment i seguenti fornitori:
û i lavoratori autonomi del regime dei minimi e forfettario che non applicano Iva sulle fatture;
û i professionisti che applicano ritenuta d’acconto;
û tutti coloro che sono soggetti al meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge.
Fatturazione con lo split payment
Nel caso di emissione di fattura con il meccanismo dello split payment si dovranno seguire i seguenti passaggi:
1. emissione della fattura da parte del fornitore con indicazione dell’Iva non addebitata e indicazione di apposita dicitura per operazione in scissione dei pagamenti: operazione soggetta a split payment con Iva non incassata dal cedente/prestatore ai sensi dell’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972
2. il fornitore incassa il corrispettivo della cessione (o prestazione) senza Iva;
3. il committente effettua il versamento dell’imposta all’Erario.
Si riporta un esempio di fattura in split payment:
Il processo di emissione della fattura in scissione dei pagamenti in formato elettronico prevede che:
- si compili la fattura inserendo il valore “S” nel campo/tag 2.2.2.8 del file XML denominato “EsigibilitaIVA”;
- si riporti la dicitura: Operazione soggetta a split payment ai sensi dell’ex articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972;
- si apponga la firma digitale sulla fattura;
- si invii la fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SdI).
Come accade per tutte le fatture attive anche quelle emesse con applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti devono essere registrate nel registro Iva vendite.
Tuttavia, l’Iva che in fattura risulta essere solo esposta, non viene considerata in sede di liquidazione Iva in quanto la P.A. versa al fornitore il solo imponibile mentre l’Iva viene versata direttamente all’Erario.
Aspetto sanzionatorio
Secondo la circolare n. 27/E/2017 dell’Agenzia delle entrate, nel caso di errata applicazione dello split payment, si rendono applicabili al cedente/prestatore le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 1, D.Lgs. 471/1997.
Sempre secondo la citata circolare, in caso di necessaria correzione di errori occorrerà emettere una nota di variazione ex articolo 26, comma 3, D.P.R. 633/1972 oltre a riemettere la fattura corretta.
Al contrario, l’omesso o ritardato versamento all’Erario, per conto del fornitore, dell’Iva da parte della P.A. e società, nel regime di split payment, prevede una sanzione pari al 30% dell’imposta omessa o ritardata.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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